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Separazione e Divorzio

Aggiornamento: 13 ott 2023


Quando viene meno l’unità della famiglia, ovvero quando non c’è più la comunanza d'interessi, di sentimenti, di valori che avrebbero dovuto alimentare la vita familiare, è inutile imporre la persistenza del vincolo coniugale. Si può ricorrere all’istituto della separazione e del divorzio.


Qual è la differenza tra separazione e divorzio?



La separazione è un istituto regolamentato dalle norme del codice civile (artt. 150 e ss.), dal codice di procedura civile e da una serie di norme speciali. La separazione, infatti, costituisce un rimedio alla crisi coniugale. I coniugi, non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti, nell'attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio. La separazione, quindi, è una situazione temporanea che incide sui diritti e doveri che nascono con il matrimonio: marito e moglie mantengono la qualità di coniugi, ma vengono meno i doveri di coabitazione, di fedeltà, e rimane a carico di ciascun coniuge l'obbligo di mantenere, educare e istruire i figli e l'obbligo di assistenza materiale verso il coniuge economicamente più debole. La separazione può essere legale (consensuale o giudiziale) oppure “di fatto” cioè consistere in un allontanamento del coniuge per accordo o per volontà unilaterale. Essa, infatti, può avvenire con l’intervento del giudice oppure ricorrendo alla negoziazione assistita da un avvocato o tramite dichiarazione davanti al sindaco.


Il divorzio è stato introdotto in Italia nel 1970 con la legge n. 898. Prima della legge n. 898/70 il vincolo matrimoniale era considerato legalmente indissolubile. Tale legge è stata modificata dalla legge n. 74/1987 ed ancora oggi costituisce la principale fonte di disciplina. Il divorzio è l’istituto giuridico con il quale il giudice pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando abbia accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l’esistenza di una delle cause enumerate nell’art. 3 l. div. Si parla di:

- scioglimento qualora sia stato contratto matrimonio con rito civile, e di

- cessazione degli effetti civili qualora sia stato celebrato matrimonio concordatario.

Questa distinzione è importante in quanto il matrimonio religioso non può essere sciolto dalla giurisdizione italiana che può intervenire solo sugli effetti civili.


Separazione consensuale e giudiziale

Nella separazione consensuale i coniugi, devono raggiungere un accordo sulle condizioni personali e patrimoniali e si ottiene in tempi molto brevi (da poche settimane a qualche mese).

Invece, la separazione giudiziale si ottiene dopo aver fatto una causa in Tribunale perché non si è raggiunto un accordo (o perché l’altro coniuge era irreperibile, o perché non voleva concedere la separazione). Il Tribunale emetterà una sentenza di separazione.


Divorzio breve Legge n. 55/2015

Il divorzio breve è stato introdotto con la legge n. 55/2015. Con questa novità, oggi, si può divorziare dopo un anno dalla data di separazione e in caso di separazione consensuale i tempi sono ancora più veloci: la richiesta di divorzio può essere presentata anche dopo sei mesi. Il termine decorre sempre dalla data di comparizione personale dei coniugi innanzi al presidente del tribunale che si è occupato della procedura di separazione personale.


Negoziazione assistita

La negoziazione assistita è una delle procedure di separazione consensuale introdotte dalla Legge n. 162/2014.

Il procedimento di negoziazione assistita è sempre facoltativo e può essere utilizzato al fine di raggiungere una definizione consensuale delle condizioni di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Questa modalità è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o con disabilità grave, sia con figli maggiorenni economicamente non autosufficienti. Nel primo caso l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica, che esprime un nullaosta, mentre nel secondo caso (presenza di figli minori o non autosufficienti), al vaglio del Procuratore della Repubblica si può aggiungere anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale. Nell’accordo potranno essere inseriti anche patti di trasferimento patrimoniale. L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. La procedura di negoziazione assistita, al pari della separazione e divorzio in Comune, costituisce un’alternativa valida al ricorso ordinario dinnanzi al Tribunale, garantendo gli stessi effetti giuridici dell’azione ordinaria, con una riduzione dei tempi e dei costi.


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